Assicurazione RC professionale: cosa c’è da sapere?
In questo periodo se ne parla molto: la RC professionale diventa obbligatoria per tutti i professionisti. Chi è obbligato? Come distinguere le varie offerte? ecco qualche informazione.
L’assicurazione obbligatoria. E Poi?
Prima di tutto, occorre chiarire l’origine di tutto questo clamore: la nuova normativa che disciplina l’esercizio delle professioni regolamentate [quelle con albo] dice questo:
Decreto Legislativo 137/2012
Art. 5 – Obbligo di assicurazione1. Il professionista e’ tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attivita’ professionale, comprese le attivita’ di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
Quindi, la legge è molto chiara: ogni professionista deve stipulare una polizza di assicurazione per i rischi connessi alla responsabilità civile. Se non lo fa, il suo ordine di appartenenza può sanzionarlo. Ma soprattutto, in caso di errore professionale dovrà rispondere in proprio con un risarcimento.
CHI E’ VERAMENTE OBBLIGATO AD ASSICURARSI?
La polizza deve coprire un rischio professionale, quindi ci si assicura se si esercita, se si hanno clienti. Per essere ‘Professionista’ serve ben più di una iscrizione ad un albo: occorre che l’attività professionale sia effettivamente svolta, con apertura di P.Iva e iscrizione alla propria gestione previdenziale obbligatoria.
MA E’ SOLO QUESTIONE DI OBBLIGO?
No, l’assicurazione è utile: protegge il cliente e il professionista dalle conseguenze degli errori professionali.
Pensiamo alla RC Auto: nessuno andrebbe in auto senza assicurazione, perché in caso di incidente con colpa dovremmo risarcire i danni con il nostro personale patrimonio. E tutti ci sentiamo al sicuro perché sappiamo che chi circola in strada è assicurato e la sua assicurazione può risarcire le vittime di un incidente.
Per la RC Professionale il discorso è analogo: da clienti, ci sentiamo garantiti se sappiamo che il professionista che sta lavorando per noi è assicurato, e come professionisti possiamo lavorare con serenità perché sappiamo che in caso di errore la nostra polizza ci aiuterà ad uscirne senza venderci la casa.
L’esercizio professionale è rischioso. Dall’ingegnere che progetta un ponte che poi crolla per errori di calcolo, all’avvocato che dimentica una scadenza e reca un danno economico al cliente, al medico che esegue male una manovra chirurgica, fino allo psicologo che sbaglia l’impostazione di un trattamento o la stesura di una relazione clinica creando danni al paziente, anche lavorando si possono provocare danni.
IL COSTO DEL RISCHIO: Quanto pagano gli altri?
Esistono professioni più rischiose di altre, e si vede dal costo delle polizze. Ogni attività professionale è soggetta ad una stima di rischio, esistono categorie professionali mediamente più rischiose di altre. Per dare solo un’idea indicativa delle ‘quotazione’, da una rapida ricerca su Google emergono premi – la tariffa annua da pagare per essere assicurati – che vanno:
- dai 1000 ai 3000 euro per un Commercialista, un Avvocato o un Consulente del Lavoro
- fino ai 3500 euro per un Ingegnere
- 6000 euro per un chirurgo e 19.000 euro per un chirurgo di alta specializzazione
- fino a 350 Euro per uno psicologo, comprando una polizza a libero mercato.
Ma il costo si abbassa sensibilmente se l’acquisto della polizza è in forma collettiva: un’associazione, una cassa mutua, un sindacato, un Ordine professionale possono acquistare una polizza per tutti i loro iscritti, garantendo una platea di assicurati abbastanza numerosa da ottenere risultati in termini di costo molto buoni, a parità di condizioni.
LA POLIZZA CAMPI: Per gli psicologi
Confesso di essere di parte, ma per me CAMPI resta un caso virtuoso. Nata dagli psicologi, CAMPI (QUI IL SITO) offre da anni le sue polizze avvalendosi di broker che contrattano la migliore offerta con le compagnie assicurative presenti sul mercato. La tariffa così arriva ad essere di poche decine di euro, per un massimale fino ad 1.500.000.
Gli errori del professionista. Quali sono?
Le ‘RC Professionali’ (acronimo di Responsabilità Civile) sono polizze assicurative che hanno lo scopo di coprire economicamente un rischio, in questo caso derivante dall’esercizio di un’attività professionale, nel caso in cui il professionista commetta un errore.
Quali errori può fare un professionista? svariati.
- negligenza: quando vengono trascurate per superficialità o disattenzione le regole e le modalità comuni nello svolgere un’attività.
- imprudenza: quando un’attività è svolta in modo poco prudente, avventato, impulsivo.
- imperizia: particolarmente importante per i professionisti, l’imperizia è lo svolgimento di particolari e complesse attività senza averne la capacità tecnica specifica: un esempio tratto da un caso classico di giurisprudenza è quello del chirurgo che cagiona un danno perché effettua un intervento in una branca della chirurgia in cui non ha esperienza professionale.
Ad esempio, può essere colpevole di imperizia lo psicologo che effettua una prestazione per cui non è adeguatamente preparato, recando un danno al paziente.
La colpa in cui si può incorrere ha anche diversi livelli di gravità:
- Colpa Lievissima
- Colpa lieve: quando non viene rispettata la normale diligenza richiesta ad un professionista, che – è sempre bene ripeterlo – è comunque gravato da un onere di diligenza superiore a quella richiesta al comune cittadino.
- Colpa Grave: quando non vengono rispettate nemmeno le più elementari indicazioni di condotta, che chiunque rispetterebbe.
Al professionista è chiesta una diligenza diversa e superiore a quella del ‘buon padre di famiglia’ o del comune cittadino. Insomma, il distintivo ha oneri e onori.
Non basta iscriversi all’albo e leggersi qualche libro di settore in presenza di una richiesta ‘particolare’, per essere in regola con l’aspettativa sociale di un professionista, che mediamente deve essere più che bravo di quello che ci si aspetterebbe da un comune cittadino. La normativa sull’esercizio delle professioni riconosce in modo deciso che il ruolo del professionista non può essere preso alla leggera, perché deve rispondere all’aspettativa dei cittadini di trovarsi di fronte una persona molto competente nel proprio ambito.
Confrontare le polizze. Quali criteri?
Per stipulare una polizza RC Professionale ci sono molte vie, tante quante le compagnie e le organizzazioni che offrono questo prodotto. Inutile elencarle qui, dato che il mercato cambia ogni giorno. Trovo più utile offrire qualche indicatore rapido per comparare le offerte.
UN PO’ DI STORIA. Il contratto di assicurazione nasce come una scommessa: un una fumosa locanda inglese, di proprietà di un tale Mr. Lloyd, si scommetteva sulle navi da carico, se sarebbero affondate o meno durante il viaggio. In questo modo, divenne più sicuro mettere in mare nuove navi perché veniva in qualche modo ‘assicurato’ che in caso di affondamento si sarebbe recuperata una parte del valore, attraverso la scommessa. Da allora, le assicurazioni sono diventate uno strumento potente per lo sviluppo economico, perché attraverso la raccolta di molti ‘premi’ – il denaro pagato da chi vuole coprire un rischio – si può rendere meno tragica la perdita economica prodotta da pochi ‘sinistri’ – gli eventi avversi che danno luogo al risarcimento.
Questo poche note ci permettono già di orientarci, e di passare a stabilire alcuni criteri per valutare le varie offerte di polizze.
- I rischi coperti e i rischi esclusi. Li trovate in ogni contratto. Sono tutti i casi in cui la polizza opera oppure non opera. Conviene fare molta attenzione per non trovarsi nella situazione di aver scelto la polizza più economica, senza rendersi conto che ha una copertura troppo limitata e, ad esempio, non paga alcune cause frequenti di danno. Più ampia è la casistica di casi coperti e meno sono quelli esclusi, meglio è.
- La colpa grave. Occorre verificare che la polizza copra la colpa grave, che è l’accadimento più rischioso in termini di entità del danno – anche economico.
- La franchigia. La polizza può prevedere che per ogni sinistro esista una parte di danno che il professionista deve comunque pagare a proprie spese. Chiaramente, più la franchigia è bassa e meglio è: pagare una polizza e poi trovarsi costretti a versare 500 / 1000 euro di tasca propria non è il massimo. Esistono polizze a franchigia ZERO, tanto vale orientarsi su quelle.
- Il massimale. Si tratta del massimo esborso che la compagnia si impegna a pagare in caso di danno. Chiaramente, il massimale dovrà essere proporzionato all’entità del danno che potremmo produrre: non ha senso assicurare per 1.000.000 di euro l’attività di vendita di figurine, mentre per un neurochirurgo lo stesso massimale può essere troppo basso rispetto ai danni che può produrre con la propria attività.
- La doppia polizza. Può capitare di avere due polizze diverse stipulate per lo stesso rischio. Il caso è previsto dal 1910 c.c.: il risarcimento non può superare il danno effettivamente subito, e in caso di una pluralità di assicurazioni per lo stesso rischio, dovrebbero rispondere tutte in proporzione. Ma non va sempre liscia: molte assicurazioni usano la formula per cui ‘prima paga l’altra, e dove non arriva il massimale integro io’. Ora, è intuitivo che se due polizze stipulate dalla stessa persona contengono questa condizione, può nascere un problema nel risarcire il danno. Meglio starci attenti.
- Spese legali: non è tutto oro… spesso dietro questa dicitura si nasconde qualcosa di diverso da quel che ci si aspetta. Spesso la compagnia assicurativa non garantisce la copertura delle spese legali, ma garantisce a se stessa la scelta di intervenire o meno sostituendosi al proprio assicurato nel procedimento penale che lo interessa. Il motivo è facile da intuire: dall’esito del procedimento penale spesso deriva la quantificazione del risarcimento in sede civile, che è la compagnia a dover sborsare. Quindi, a meno che sul contratto non sia scritto diversamente, per ‘Spese Legali’ non si intende che l’assicurazione paga il nostro avvocato di fiducia e i nostri consulenti tecnici, ma che può decidere se subentrare nel procedimento a nostro carico in base alla sua convenienza.
- Periodo assicurato, retroattività e garanzia postuma. In generale le polizze coprono le richieste di risarcimento avanzate durante il periodo di copertura della polizza, anche per danni cagionati in passato. Ad esempio, io posso aver provocato un danno senza essere assicurato, essermi assicurato in un secondo momento, e aver ricevuto richiesta di risarcimento dopo la stipula della polizza. Quali sono le insidie? le polizze possono prevedere un periodo massimo di retroattività, oltre il quale non rispondere: ad esempio ‘sinistri occorsi fino a tre anni prima della data di stipula’. Questa condizione è sempre da prendere in considerazione nel valutare una polizza. La garanzia postuma è invece una copertura aggiuntiva, piuttosto rara, in cui l’assicurazione si impegna a coprire gli ex assicurati che cessano l’attività professionale per un certo numero di anni.
- Infine, il premio. Quanto costa all’anno? volutamente ho lasciato in ultimo questo punto, perché l’analisi delle polizze va svolta con attenzione sulle caratteristiche, e soltanto dopo si può ragionare in termini di prezzo da pagare. Il prezzo deve essere commisurato alle caratteristiche del prodotto.
Bibliografia & Norme
GUIDA ALLA RC PROFESSIONALE INGEGNERI
Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri – DOWNLOAD GRATUITO: www.centrostudicni.it
Riferimenti normativi
Mi scrive il presidente di CAMPI, il nostro collega psicologo Aldo Calderone, per ringraziarmi di aver citato la CAMPI come esempio virtuoso e per specificarmi altre utili informazioni. LO ringrazio in particolare per le specifiche su “Spese Legali” che nel mio articolo originale era troppo semplificata.
Colpa grave: IN CAMPI E’ ESPRESSAMENTE INDICATA NELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE.
La franchigia. IN CAMPI E’ ESPRESSAMENTE INDICATO CHE NON SI APPLICA ALCUNA FRANCHIGIA
La doppia polizza. IN CAMPI, TRATTANDOSI DI CONVENZIONE STIPULATA DA CASSA MUTUA PER CONTO DEI SINGOLI PROFESSIONISTI, CAMPI NON PUO’ CONOSCERE PREVENTIVAMENTE L’ESISTENZA DI ALTRE POLIZZE PER LO STESSO RISCHIO E PER TALE RAGIONE E’ “A SECONDO RISCHIO” SULLE ALTRE POLIZZE.
Spese legali: QUESTO E’ UN ASPETTO TECNICO IMPORTANTE SUL QUALE VI E’ QUALCHE CONFUSIONE. DUE SONO I TIPI DI COPERTURA AI QUALI BISOGNA RIFERIRSI E CIASCUNO HA UNA SUA SPECIFICA NORMATIVA.
1) RC PROFESSIONALE, COME TUTTE LE ASSICURAZIONI DI RC, E’ REGOLATA DALL’ART. 1917 COD. CIV. CHE TESTUALMENTE PREVEDE ” …Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. …” INOLTRE TUTTE LE POLIZZE PREVEDONO UNA CLAUSOLA DENOMINATA PATTO DI GESTIONE DELLA LITE CHE CLASSICAMENTE PREVEDE CHE LA COMPAGNIA ” assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all’assicurato stesso.”
IN BREVE, POICHÉ ESISTE UNA COINCIDENZA DI FONDO DEGLI INTERESSI COINVOLTI NEL CONTRATTO, PER L’ASSICURATO IL SUO STESSO PATRIMONIO E LA PERIZIA PROFESSIONALE, PER L’ASSICURATORE L’INDENNIZZO DA PAGARE AL DANNEGGIATO IN CASO VENISSE ACCLARATA LA RESPONSABILITÀ DEL SUO ASSICURATO, IN QUESTO TIPO DI ASSICURAZIONE È STABILITO CHE SIA LA COMPAGNIA A GESTIRE LA VERTENZA CON SUOI LEGALI O TECNICI. ANCORA, E’ IMPORTANTE CHE SIA PREVISTO CHE SE LA VERTENZA VIENE CHIUSA IN VIA TRANSATTIVA DURANTE LA FASE PENALE, L’ASSICURATO NON SIA ABBANDONATO NELLA SUA DIFESA E QUI RIPORTIAMO IL TESTO DEL CONTRATTO DI CAMPI CHE PREVEDE PROPRIO QUESTO ASPETTO: “Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la società, … continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione.”
2) SPESE LEGALI (detta anche Tutela Giudiziaria), E’ UN RAMO ASSICURATIVO DIVERSO DALLA RC E COSTITUISCE QUINDI COPERTURA DEL TUTTO SEPARATA DALL’ALTRA. QUI, INVECE, E’ OBBLIGATORIO CHE LA SCELTA DEL DIFENSORE SIA LASCIATA ALL’ASSICURATO CHE, PERTANTO, NE ANTICIPA I COSTI E RICHIEDE, POI, A VERTENZA CONCLUSA, IL RIMBORSO ALLA COMPAGNIA. L’ESISTENZA DI QUESTA COPERTURA E’ MOLTO IMPORTANTE POICHE’ NEL CASO DI VERTENZE CHE HANNO ORIGINE IN SEDE PENALE, SENZA RICHIESTE DI DANNO, LA RC PROFESSIONALE NON OPERA E L’ASSICURATO, IN MANCANZA, NON POTREBBE IN ALCUN MODO RECUPERARE I COSTI DI DIFESA (SI PENSI AD ESEMPIO ALL’IMPUTAZIONE DI UNO PSICOLOGO CTU PER FALSA PERIZIA DALLA QUALE – COME SEMPRE SI VERIFICA – SIA STATO ASSOLTO).
Periodo assicurato, retroattività e garanzia postuma: CAMPI HA RETROATTIVITA’ ILLIMITATA E POSTUMA DI DUE ANNI SIA PER CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ CHE PER DECESSO DELL’ASSICURATO.
Complimenti, molto illuminante e preciso nei contenuti
Grazie
Silvia
Grazie. Un lavoro chiarissimo, veramente utile per orientarsi
Grazie delle notizie chiare ed esaustive.
L’obbligo di Polizza RC Professionale probabilmente sarà rimandato di un altro anno per le professioni sanitarie: http://www.sanita.ilsole24ore.com/art/in-parlamento/2013-07-16/assicurazioni-mediche-obbligatorie-anno-192927.php?uuid=Ab2zYoEI.
Parrebbe di si, anche se non c’è ancora sicurezza in proposito. In ogni caso, credo che il tema dell’assicurazione vada affrontato in modo molto più ampio dell’obbligatorietà, specie in alcuni settori come quello della psicologia forense o del lavoro con minori.
Caro Federico,
grazie per questo utilissimo post. Io volevo chiederti un’opinione relativamente al possibile slittamento al 2014 dell’obbligatorietà della stipula di una polizza assicurativa per gli “esercenti le professioni sanitarie”. Pur essendo uno psicologo, io non effettuo prestazioni sanitarie (mi occupo di consulenza scientifica e statistica psicometrica). Quindi non sono un professionista “sanitario” nonostante la mia professionalità sia di tipo sanitario (anche se forse l’ISTAT non è così d’accordo).
Se lo slittamento dovesse essere confermato, secondo te io che devo fare? Sinceramente penso di dovermi accodare ai “sanitari”, ma sarà davvero così?
Difficile dirlo, anche perché ormai lo slittamento dell’obbligo sembra certo. Quello che farei io al posto tuo sarebbe di valutare se ho dei rischi da coprire in forza della mia effettiva attività professionale, e mi regolerei di conseguenza, al di là dell’obbligo.
Mi permetto di segnalare che la negligenza e il non fare ; per il nostro codice civile; è per quanto riguarda l’imperizia non è proprio cosi ,nessun soggetto puo riternersi assicurato se non ha fatto ho maturato le competenze nel settore per il quale si richiede la copertura.
Un cordiale saluto
Si, in senso stretto la negligenza è un comportamento omissivo. In tema di responsabilità professionale vedo un uso con accezione più ampia, come una sorta di mancanza di proattività, proprio perché dal professionista ci si aspetta che agisca in modo più accorto e in misura maggiore rispetto al comune cittadino. Insomma, dai casi di studio e dalle sentenze sull’errore professionale, emerge con forza che il concetto di negligenza non è un mero ‘non fare’, ma piuttosto è un tradimento dell’aspettativa di un comportamento intraprendente e attivo.
Quanto al soggetto che possa ritenersi o meno assicurato in base alle competenze maturate, io dubito fortemente che sia questione che si ponga in questi termini: l’assicurazione è un contratto fra due soggetti privati, di solito con precise clausole di tipo oggettivo dell’assicurato (ad esempio, l’assicurazione risponde se hai la patente, non se ‘sai guidare’).
“Se sarebbero affondate” gravissimo errore da penna blu!!!!
Quale sarebbe l’errore?
ci va il congiuntivo:”se fossero affondate”
Ma sei sicura di aver studiato l’italiano? Nelle ipotetiche ci va il condizionale! Beata ignoranza…
Sì secondo te allora si dice: se sarei professore allora insegnerei? Forse in Sicilia si usa dire così Studiati il periodo ipotetico per parlare in italiano!
Ti ha giá risposto Alida Todesco. Per fortuna. Nelle ipotetiche va il condizionale nella frase accessoria, non nella principale. In quella principale va il congiuntivo. ” Se fossero affondate, si sarebbero recuperati i soldi…”. Io ho studiato l’italiano con una bravissima maestra alle elementari. Arrogante ignoranza.
Carissime dotte, qui si sta ragionando di una ipotetica FUTURA: “se sarebbero affondate” esprime il fatto di non sapere se nel futuro, rispetto al tempo della “scommessa”, le navi sarebbero affondate (“si scommetteva sulle navi da carico, se sarebbero affondate o meno durante il viaggio”). Se si usa il congiuntivo (“se fossero affondate”) non ha più senso parlare di scommessa. Le assicurazioni ineriscono fatti FUTURI, NON PASSATI. Quindi confermo: va usato il condizionale. Io l’italiano l’ho studiato al’università.
PS “all’università”. Grave refuso.
Chiedo comunque venia per il tono eccessivo.
Per una ripassata, vedere la “proposizione interrogativa indiretta”, che nell’uso del futuro nel passato richiede come detto il condizionale:
http://it.wikipedia.org/wiki/Proposizione_interrogativa_indiretta:
“È l’unico caso, oltre a quello della proposizione concessiva, che vede il condizionale seguire alla congiunzione se:
“Mi chiesero se Annabella sarebbe venuta alla festa” (e non “Mi chiesero se Annabella fosse venuta alla festa”, che sposta completamente i tempi).
PPS Chiedo scusa da parte di Alida a tutti i siciliani, che notoriamente parlano e scrivono un ottimo italiano, ad esempio facendo un bellissimo e corretto uso del passato remoto, malamente sostituito nell’italiano “da strada” dal passato prossimo (o, peggio, dall’indicativo imperfetto).
E’ vero ed è giusto il condizionale per il discorso del futuro. Avevo letto velocemente e non contestualizzato la frase. Sono sempre i toni che fanno la differenza, anche in uno scambio di battute.
Grazie. Molto utile e chiaro.
l’anno scorso ho sottoscritto l’assicurazione obbligatoria con Campi, poi l’obbligatorietà fu revocata. ora il termine ultimo resta agosto come l’anno scorso?
grazie
Mi pare che Campi scada sempre ad Ottobre, in ogni caso si può sottoscriverla anche a metà anno: si paga una quota ridotta.
perchè chiamate i pazienti clienti? mi fa pensare a salumai (con rispetto per questa categoria), counselors o rogersiani (che è la stessa cosa).
Caro Federico un complimento. Un articolo davvero molto ben fatto e documentato. Posso aggiungere che qualche anno fa feci fare per conto dell’AUPI una indagine giurisdizionale su tutto il territorio nazionale per capire quale fosse l’incidenza del contenzioso giuridico civile e penale a carico degli psicologi per colpa . Risultò che fino a quel momento mai nessuno psicologo era stato condannato o era stato chiamato a risarcimenti civili per colpa professionale, lieve o grave che sia,e la spiegazione fu che negli atti dei pazienti non era mai stato possibile ritrovare la colpa dello psicologo. Naturalmente questo non significa che non si deve fare una polizza che copra anche colpe lievi come perdere la documentazione di un paziente, ma può suggerire di non stipulare polizze sul mercato libero perchè in genere lo psicologo viene assimilato al medico e costano molto di più. Informo anche che l’AUPI fornisce gratuitamente agli iscritti una polizza che copre anche la colpa grave.
Maurizio
Buongiorno,mi scuso perchè non è un commento che farò,ma una richiesta di informazioni.Sono una psicologa dipendente e lavoro a tempo pieno in un Csm del Molise,non svolgo più attività intramoenia da qualche anno nè alcuna altra attività al di fuori del mio orario di lavoro.Quesito:dovrò assicurarmi ache io o l’assicurazione riguarda solo coloro che svolgono una qualunque attività”libero professionale”?Non riesco a capirci nulla,l’Ordine e l’ASL sostengono che dobbiamo sottoscriverla anche noi dipendenti che non svolgiamo attività extra o intra moenia,insomma,le chiedo aiuto.La ringrazio e le porgo cordiali saluti Fulvia Pizzi
La polizza RC Professionale copre il rischio derivante dall’esercizio di una attività professionale, in qualunque forma essa sia esercitata. Quindi chiunque può sottoscriverla. Ma per chi lavora per una struttura in rapporto dipendente o convenzione o comunque in forma organizzata, di solito una polizza è già attiva. Occorre informarsi per evitare il problema di avere due polizze, di cui in caso di sinistro nessuna potrebbe voler pagare fino all’occorrenza del massimale dell’altra.
A questo punto anch’io dico la mia sulla questione del condizionale/ congiuntivo “se sarebbero affondate”. Ha ragione David. Non si tratta di un periodo ipotetico (con protasi e apodosi, ve lo ricordate ?), ma di una interrogativa indiretta. Scommettevano: affonderanno e no?
Scusatemi la lezioncina. Se non fossi immobilizzata (e quindi un po’ annoiata) per una distorsione alla caviglia, non mi sarei permessa.
[…] Assicurazione RC professionale: cosa c’è da sapere? […]
Salve a tutti volevo sapere se qualcuno fosse a conoscenza che per un medico che lavora in una clinica a Milano, per volere della regione lombardia, deve avere un’assicurazione RC Proffessionale con un massimale minimo obbligatorio di € 1.500.000
grazie in anticipo
La scelta della polizza, e del relativo massimale (che comunque non è l’unica cosa da valutare) è a discrezione del singolo professionista. Chiaramente, un contratto di collaborazione con un committente può contenere come condizione che vi sia copertura assicurativa e può specificarne le condizioni. Può anche far parte del contratto che l’onere assicurativo per alcuni eventi sia a carico del professionista, del committente o di entrambi.
Gentilissimo tutto molto chiaro. Le chiedo questa informazione perché non so veramente come possa essere affrontata. Sono psicologa Ma se ci propongono un contratto in partita iva ma per svolgere la professione di educatore. La nostra assicurazione professionale che copre l attività di psicologo ci tutela da danni derivati poi dallo svolgere un altra mansione?
Grazie mille
Giulia
La RC professionale stipulata con CAMPI – cito questa perché la più diffusa in assoluto, con decine di migliaia di iscritti – copre le attività previste dalla professione di psicologo (art. 3.2 delle condizioni di assicurazione). Svolgere l’attività di educatore con la Partita IVA da psicologo non sarebbe comunque possibile per una svariata serie di motivi fiscali, prima che assicurativi.
Caro Federico,
sto scrivendo una tesi in ambito assicurativo e il mio relatore dice che esiste un decreto ministeriale della primavera del 2015 che tratta di assicurazione obbligatoria per i professionisti, ma non troviamo da nessuna parte il numero di tale decreto.
Lei per caso ne ha sentito parlare o sa che decreto è?
Grazie in anticipo
Certo, non è del 2015: quello originario è il DPR 137/2013 (attuativo DL 138/2012). Ne ho parlato in questo articolo:http://www.federicozanon.eu/assicurazione-rc-professionale-cosa-ce-da-sapere/#sthash.CRVXwZrP.dpbs
Tieni però conto che il DPR è rimasto parzialmente non attuato per le professioni sanitarie a causa del problema dei medici, che hanno polizze di costo molto elevato a causa di un’alta sinistrosità, e quindi hanno avuto difficoltà a stipulare polizze collettive come invece prescriverebbe la normativa.
Ulteriori informazioni le puoi trovare sul sito della CAMPI, Cassa Mutua Psicologi, che eroga le nostre polizze di categoria in forma collettiva. Se vuoi posso metterti in contatto con il presidente, Aldo Calderone, che conosce molto meglio di me il tema dell’assicurazione RC professionale.
Grazie mille è stato molto gentile.
No grazie non c’è bisogno, ho trovato che in merito all’assicurazione medica che la Commissione Affari Sociali ha redatto il Testo unificato sulla responsabilità professionale del personale sanitario (agosto 2015) recante un articolo a riguardo.
Grazie ancora
Salve, visto che la vedo ferrato su tema assicurativo le vorrei chiedere una cosa. molte assicurazioni rimborsano le sedute di psicoterapia fatte da medici ma non da psicologi,entrambe professioni sanitarie autorizzate all esercizio della psicoterapia per legge. E possibile?noi psicologi non possiamo fare niente?
Grazie
Ne ho scritto in due articoli:
http://www.federicozanon.eu/chi-rimborsa-la-psicoterapia-2/#sthash.FUQaLE0o.dpbs
http://www.federicozanon.eu/chi-rimborsa-la-psicoterapia2/#sthash.03wtnfPw.dpbs
Il tema dei rimborsi è spinoso: ogni compagnia assicurativa ad oggi sceglie la propria politica di rimborso in base a questioni che non hanno a che vedere con le competenze dell’una o dell’altra professione, ma soltanto attraverso sistemi di filtro che servono a regolare la quantità di sinistri da rifondere.
Una sistematica presenza degli psicologi nelle polizze assicurative a mio avviso sarà possibile solo quanto la nostra categoria affronterà in modo strutturale la questione, aprendo proattivamente una progettazione di pacchetti di prestazioni psicologiche di qualità, al giusto costo, tali per cui alle compagnie risulterà più semplice adottare il pacchetto ‘chiavi in mano’ e già con il rischio misurato, piuttosto che inventarsene uno proprio.
Buonasera…io vorrei capire quali sono le tempistiche di risarcimento da danno professionale…il sx è stato aperto a giugno e ad oggi non ho ancora ricevuto nessun indennizzo. Vorrei capire se è il caso di intentare già una causa oppure dovrò aspettare “i loro comodi”…
Ringrazio anticipatamente.
Premettendo che non sappiamo – e non vogliamo sapere in pubblico – quale sia il danno, quale la compagnia assicurativa, quali le operazioni di valutazione già svolte, etc., è molto difficile definire dei tempi per un risarcimento: in alcuni casi passano anni, in altri mesi. Dipende dalla complessità del caso. In genere il danno da RC Professionale non è semplice da valutare, non è un paraurti rotto che il carrozziere ripara in due giorni al costo standard concordato con la compagnia assicurativa.
Buongiorno, ho un quesito che riguarda l’assicurazione medica per colpa grave.
Nel caso di un medico dipendente pubblico in congedo di maternità anticipato per gravidanza a rischio si può sospendere l’assicurazione per un anno? Considerando che la polizza è scaduta il 31/12 ed il rientro a lavoro non avverrà prima della fine del 2017. Grazie per la risposta
L’assicurazione RC professionale copre l’attività professionale. Se non c’è attività a rischio da coprire, anche la ragione della polizza decade.
Le consiglio però di analizzare dettagliatamente la polizza: le ‘colpa grave’ spesso hanno periodi ben definiti di copertura. Il mio dubbio è questo: lei sospende la polizza, nel frattempo arriva una denuncia di sinistro di quando era in attività. La domanda da farsi analizzando la polizza è: se la sospendo, copre lo stesso il sinistro?
Un saluto
Buonasera ho letto il suo articolo molto interessante.
Sono un’infermiera libero professionista che ha stipulato una rc professionale con willis che nel campo medico è una delle migliori.
La mia domanda se faccio un’altra assicurazione assieme a quella che ho fatto potrebbe essere utile per un professionista sanitario =infermiere libero professionista.
Grazie mille
Possibile ma con attenzione: alcune polizze contengono clausole specifiche per stabilire le priorità nel rimborso di sinistri in caso di coperture plurime.
MI perdoni nel caso di stipula di contratto di una assicurazione con clausola calims made con retroattività, ma con una richiesta di negoziazione assistita a proprio carico pendente avvenuta poco prima della stipula, l’assicurazione non verrà coprirà l’eventuale spese vero?
grazie saluti.
Non saprei, occorrerebbe vedere le condizioni contrattuali della polizza specifica.
Buongiorno, io sporadicamente porto turisti in giro in bicicletta. Devo fare un’assicurazione che mi copra da eventuali danni o basta la liberatoria che gli faccio firmare prima del tour?
Non saprei, dipende se è attività professionale da cui trae compensi. In questo caso, forse un’assicurazione sarebbe opportuna. Peraltro non credo costi molto.
Si, ma finora non ho trovato assicurazioni che abbiano questo tipo di prodotto. Vedrò. Grazie
Per gli psicologi c’è CAMPI (www.campi.it)
Gentilissimo,
Le scrivo per chiederle un’informazione in merito alla mia situazione. Sono un architetto con p.iva ma quest’anno non ho svolto attivita’ professionale che mi obligasse a fare un rc professionale. Adesso ho esigenza di farla su un lavoro pubblico come direttore lavori e coordinatore alla sicurezza. In questo caso cosa devo fare?la ringrazio anticipatamente per la sua cortese risposta.
Dovrebbe sicuramente assicurarsi. Perché è prescritto dalla normativa e sicuramente l’ente pubblico le chiederà gli estremi della polizza. E poi per sua sicurezza: qualunque danno imputabile a suo errore professionale potrebbe esserle addebitato. Se è assicurata, l’assicurazione le offre la copertura economica e in genere anche le spese legali (che vanno sempre aggiunte alla copertura, perché gli avvocati hanno un costo).
Buonasera, la ringrazio per l’articolo molto preciso. Sono un libero professionista laureato in Disegno Industriale, svolgo mansioni nel campo dell’arredamento, talvolta anche in cantiere, per conto di aziende terze. Esiste un’assicurazione RC che copra il mio operato anche se non sono scritto ad un albo? (per me non è possibile in quanto il mio titolo di studio non ha un albo di riferimento)
Buonasera, temo dovrà rivolgersi al mercato privato per trovare una polizza. Sicuramente esiste un prodotto assicurativo, il problema sarà il costo: acquistare una copertura collettivamente, con migliaia di aderenti, è molto diverso che acquistarla singolarmente. La compagnia su una collettività ha un introito garantito e può raccogliere statistiche che permettono di misurare con precisione il rischio, su singoli è altro discorso e altro prezzo.
Grazie mille Federico, gentilissimo
Di nulla!