Bonus mamme INPS: anche per le libere professioniste.

Bonus mamme INPS: anche per le libere professioniste.

INCREDIBILE MA VERO: E’ PER TUTTE, ANCHE PER LE LIBERE PROFESSIONISTE. il Bonus Mamme è accessibile anche alle libere professioniste con Cassa di Previdenza autonoma, ENPAP compreso. Il dubbio che fosse applicabile era fondato su due presupposti granitici: (1) solitamente le libere professioniste con una cassa di previdenza sono escluse da questo genere di benefici (2) il fatto che sia INPS l’ente erogatore rafforzava ulteriormente i profili di dubbio.

Invece no: si tratta di una provvidenza condizionata alla nascita di un figlio, o all’adozione. Prescinde dallo status professionale.

BONUS MAMMA DOMANI: COS’E’. Si tratta di un beneficio di 800 euro che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie nel momento della nascita o dell’adozione di un figlio. L’interesse tutelato è quindi la genitorialità in sé, non si tratta di un indennizzo per la riduzione di attività professionale. Non c’è graduatoria, viene erogato indipendentemente dal livello di reddito. Non è nemmeno tassato: non si cumula al reddito professionale o personale.

CHI PUO’ CHIEDERLO. Tutte le donne, in gravidanza o che hanno avuto un figlio, che rispettano i criteri stabiliti dalla Legge 190/2014:

  • Residenza in Italia
  • Cittadinanza italiana/UE o in alternativa permesso di soggiorno UE di lungo periodo.

Non ci sono quindi limiti legati allo status professionale, o all’iscrizione ad un ente di previdenza per professionisti come ENPAP. Non ci sono nemmeno incompatibilità con i benefici erogati dagli enti di previdenza come l’indennità di maternità o altre forme facoltative di welfare (esempio: il nostro pacchetto gravidanza).

EVENTO CHE ATTIVA IL BENEFICIO. Il diritto al beneficio scatta in questi casi (stralcio Circolare INPS 78/2017):

  • compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’8° mese di gravidanza)
  • nascita (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza);
  • adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
  • affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.

Il principio è ‘un minore > un bonus’. Quindi l’affido preadottivo e la successiva adozione dello stesso minore danno luogo ad un solo bonus, mentre un parto gemellare o plurimo danno diritto a un bonus per ogni figlio.

 

PRESENTARE DOMANDA. La domanda può essere presentata dalla madre o dalla donna in gravidanza, dal 4 maggio 2017 in poi, attraverso un patronato, oppure direttamente all’INPS. Il MODULO ONLINE per presentare la domanda come cittadini è QUESTO. Ma se dovessi dare una indicazione pratica per questa prima fase di applicazione, direi di affidarsi ad un patronato.

TERMINI TEMPORALI. Bisogna presentare la domanda entro un anno dalla nascita o dall’adozione. Per i bambini nati fra il 1° Gennaio 2017 e il 4 Maggio 2017 (giorno in cui la procedura di domanda è stata attivata) il termine di un anno decorre dal 4 Maggio 2017.

RIFERIMENTI NORMATIVI.