Formazione obbligatoria: cosa cambia per gli psicologi?

Saremo obbligati alla formazione. Come sarà organizzato questo nuovo adempimento? Conviene prima di tutto chiarire un punto: obbligo formativo non significa ECM. Certo, sempre di crediti si tratterà. Ma non saranno ECM, bensì crediti formativi caratteristici della nostra professione.

In questo articolo, proverò a fare una sintesi della situazione, attraverso le varie informazioni che sono riuscito a raccogliere. Si tratta di informazioni su un processo in via di definizione, per cui alcune cose potrebbero cambiare nei prossimi mesi. Ma per ora vale la pena fare il punto.

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA: DA DOVE VIENE?

Prima di tutto: perché la formazione continua dovrebbe essere obbligatoria? Il principio generale che viene tutelato, per tutte le professioni, è il diritto del cittadino di avere la certezza che il professionista iscritto ad un albo non abbia soltanto una certificazione ‘iniziale’ della sua competenza, ma che sia costantemente aggiornato e preparato.

Per gli psicologi, la formazione sarebbe già obbligatoria a livello deontologico: lo dice l’articolo 5. Ma nel 2011, con la famosa riforma delle professioni di cui avevo parlato in QUESTO ARTICOLO apparso su Altrapsicologia, l’obbligo deontologico si integra con la richiesta di una regolamentazione ancora più stringente e circostanziata da parte degli Ordini.

Per chi volesse, queste sono le fonti normative:

  • D.L. 13 agosto 2011 n. 138, articolo 3 comma 5, convertito con modificazioni nella Legge 14 settembre 2011 n. 148;
  • DPR 7 agosto 2012 , n. 137, articolo 7 –  “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148”

 

NON SOLO PSICOLOGI: UN OBBLIGO PER TUTTI I PROFESSIONISTI

Fra i temi oggetto della riforma vi è appunto la formazione, che diventa obbligatoria per tutti i professionisti con albo. E a dispetto di tutte le voci che predicono l’imminente abolizione degli Ordini Professionali, il legislatore ha inteso invece valorizzarli, attribuendo loro la piena responsabilità di costruire regolamenti adattati alle caratteristiche di ciascuna professione.

Quindi, ogni professione deciderà come organizzarsi per rendere obbligatorio l’aggiornamento: dagli avvocati agli ingegneri, dai notai ai geometri, ciascuno si dovrà organizzare. Non solo: gli Ordini dovranno anche organizzare e offrire formazione ai propri iscritti, oltre che controllare il rispetto dell’obbligo.

Si tratta di una sorta di rivoluzione copernicana, a pensarci bene: finora gli Ordini non avevano altra attribuzione che la tenuta dell’albo a disposizione dei cittadini che volessero verificare l’abilitazione di un professionista, la deontologia professionale e l’esercizio dei procedimenti disciplinari verso gli iscritti, e la tutela della professione.

La riforma sdogana una prassi che è già effettiva in alcuni Ordini, ma di fatto in modo eccedente al mandato di molte Leggi costitutive delle professioni. Dalla riforma in poi si esplicita che gli Ordini devono andare oltre il proprio ruolo tradizionale: la certificazione offerta alla fede pubblica, ai cittadini, deve essere relativa all’aggiornamento e non solo all’abilitazione, e diventa necessario offrire servizi formativi agli iscritti.

 

DA QUANDO INIZIA L’OBBLIGO?

In linea teorica, gli obblighi previsti dalla riforma sono già in vigore. Tuttavia, in assenza di regolamenti da parte delle singole professioni ancora non è possibile metterli in pratica. L’iter di approvazione di questi regolamenti dovrebbe concludersi entro un anno dal DPR 7 Agosto 2012 n.137.

Quindi, entro il 7 Agosto 2013 dovremmo sapere con certezza cosa ci aspetta.

 

COME SI ORGANIZZERANNO GLI PSICOLOGI?

Secondo le informazioni che ho attualmente, il CNOP [Consiglio Nazionale dell’Ordine Psicologi] sta predisponendo un regolamento per la formazione obbligatoria. Le linee generali dovrebbero essere quelle che descrivo in alcune parti di questo articolo.

Nel nostro caso, due saranno i livelli di decisione: nazionale e regionale.

  • Il CNOP – consiglio nazionale degli ordini degli psicologi, di cui fanno parte tutti i presidenti degli ordini regionali – si occuperà di definire il quadro nazionale della formazione, e di riconoscere i formatori abilitati ad erogare formazione accreditata.
  • Gli Ordini Regionali gestiranno a livello locale gli eventi da accreditare e le singole posizioni formative degli iscritti.

 

IL PESO ECONOMICO DELLA FORMAZIONE: CHI PAGA?

Un aspetto inedito della riforma delle professioni è l’esplicita previsione di legge che gli Ordini dovranno offrire formazione ai propri iscritti.

Gli Ordini regionali degli psicologi, secondo le previsioni del regolamento attualmente in discussione, dovranno predisporre un piano dell’offerta formativa dedicata e gratuita per gli iscritti, per garantire loro la possibilità di assolvere il debito formativo.

In particolare, saranno gli ordini e l’ENPAP ad avere l’onere di organizzare gli eventi formativi in materia deontologica, di leggi professionali e sulla previdenza.

 

COSA SUCCEDE SE NON SI RISPETTA L’OBBLIGO?

Quello che finora rappresentava un obbligo deontologico perseguibile in caso di segnalazione da terzi, da ora in poi sarà una sorta di impegno attivo, perseguito dagli Ordini Regionali, che dovranno costituire un registro della formazione per ciascun iscritto.

E gli iscritti non dovranno semplicemente assolvere l’obbligo, ma anche informare il proprio Ordine Regionale di averlo fatto, attraverso apposite autocertificazioni. Anche la mancanza di queste dichiarazioni potrà configurare illecito deontologico.

Saranno tuttavia previsti degli esoneri totali o parziali, su domanda dell’interessato al proprio Ordine Regionale:

  • frequenza ad un corso di specializzazione, master, dottorato, perfezionamento
  • i docenti e i ricercatori universitari, che dovranno conseguire solo i 15 crediti in materia deontologica, giuridica o previdenziale
  • per gravidanza, parto, genitorialità
  • grave malattia o infortunio
  • interruzione della professione per almeno 6 mesi
  • attività di tutor di tirocinanti per l’esame di stato o la scuola di psicoterapia, con l’esonero di 4 crediti formativi per mese, fino ad un massimo del 50% del debito formativo annuo.
  • psicologi con più di 40 anni di esercizio professionale

 

QUANTA FORMAZIONE SERVIRA’?

Il sistema dovrebbe funzionare per cicli triennali: ogni tre anni si dovranno conseguire 90 crediti formativi, con un minimo di 20 l’anno. Di questi, almeno 15 dovranno essere conseguiti in materia di Leggi professionali, Deontologia o Previdenza.

Le modalità per conseguire i crediti vanno ben oltre i tradizionali corsi di formazione, e dovrebbero essere modellate sulle caratteristiche specifiche della nostra professione, prevedendo crediti per:

  • Corsi di formazione, master, seminari, convegni, gruppi di lavoro e commissioni degli Ordini, purché accreditati dagli ordini regionali o dal CNOP
  • Eventi già accreditati con il sistema ECM
  • Supervisione (al massimo per il 20% dei crediti totali)
  • Intervisione o supervisione in gruppo fra pari (al massimo 20% dei crediti totali)
  • Sviluppo di nuove competenza attraverso l’attività professionale (al massimo 20% dei crediti totali)
  • Lezioni o interventi come relatore in convegni o corsi (al massimo 12 crediti nel triennio).
  • Contratti di insegnamento con istituti e università (max 12 Crediti)
  • Partecipazione come commissario agli esami di stato (al massimo 24 crediti formativi)
  • Pubblicazione di libri o articoli su riviste, anche online (24 crediti)
  • Attività di studio e aggiornamento in autonomia (12 crediti)

 

CHI ACCREDITERA’ GLI EVENTI E I FORMATORI?

Il CNOP avrà il compito di accreditare i formatori, siano essi enti formativi, associazioni, organizzazioni o anche singoli professionisti.

Agli Ordini regionali avrà invece il compito di accreditare gli eventi, presentati dai soggetti già accreditati dal CNOP come formatori.

Quindi, per chi volesse fare formazione per gli psicologi: prima ci si fa accreditare dal CNOP a livello nazionale come formatori, poi si fanno accreditare i singoli eventi dagli ordini regionali.

 

CHI VIGILERA’ SUI PROFESSIONISTI?

La vigilanza spetterà agli ordini regionali, che terranno il registro della formazione obbligatoria per i singoli professionisti, tramite autocertificazione. E gestiranno i procedimenti disciplinari in caso di violazione dell’obbligo.

 

CONCLUSIONI: ALCUNI PUNTI CHE RITENGO SALIENTI

  • IL CREDITO FORMATIVO resta l’unità di misura, ma non si tratta di crediti ECM, che restano obbligatori solo per il personale delle pubbliche amministrazioni.
  • I FORMATORI ACCREDITATI potranno essere enti oppure singoli professionisti
  • LA FORMAZIONE A MISURA DI PSICOLOGIA, perché sarà possibile ottenere crediti formativi anche per attività specifiche della nostra professione, come la supervisione o il tutoraggio ai tirocinanti, cosa che il sistema ECM non permetteva.
  • LA FORMAZIONE A MISURA DI PROFESSIONISTA, quindi non legata soltanto ad attività formali di lezione, a corsi strutturati, ma anche alle attività che normalmente un professionisti a svolge nell’ambito del proprio mestiere, come lo studio individuale, la partecipazione ad eventi come relatore o la redazione di articoli.
  • IL RUOLO ATTIVO DEGLI ORDINI, che ora diventano, grazie alla riforma, dei veri e propri erogatori di servizi per i propri iscritti, incaricati di certificare a vantaggio della cittadinanza