Counsellor, psicopedagogisti & Co: una legge li riconoscerà?

La nuova legge che riconosce le professioni non regolamentate” viene salutata da tutte le forze politiche come un passo avanti nella liberalizzazione del mondo delle professioni. Ma visto da vicino, questo disegno di legge mostra diverse debolezze, e il rischio è di avvallare i molti trucchi dei ciarlatani delle professioni.

Cosa sarebbero queste “professioni non regolamentate”? si tratta di tutte quelle attività che non ricadono in una delle professioni con Ordine e Albo.

Molto spesso, è un escamotage per esercitare abusivamente attività che altrimenti richiederebbero anni di studio e preparazione. E così abbiamo i tributaristi, che fanno alcune delle cose che fanno i commercialisti. Ma anche i consulenti personali, quelli legali, i progettisti edili (!), e ovviamente i vari counsellor, psicopedagogici clinici e affini.

Ma quanti saranno? la fantasia degli interessati e della stampa galoppa: secondo le notizie-bomba di questi mesi, sarebbero 3 milioni in tutto!

Beh… non sono tre milioni. Dati INPS alla mano, i lavoratori parasubordinati professionisti sono 263.572, e contribuiscono mediamente per circa 4000 Euro l’anno cadauno. In questa categoria rientrano tutti quei professionisti che non hanno albo e Ordine professionale, che non sono iscritti alla gestione artigiani o commercianti, e che non lavorano a progetto.

Certo, si può anche ipotizzare che molti di questi sedicenti professionisti esercitino in forma del tutto irregolare, senza partita IVA e quindi senza iscrizione all’INPS. Ma allora parliamo di un fenomeno di natura diversa, che non rientra più nell’abuso professionale ma prima di tutto nell’evasione fiscale totale.

Il testo della legge in approvazione è tutto qui sotto. Attribuisce a delle non meglio precisate “associazioni” funzioni assimilabili a quelle degli ordini professionali, ma nessun potere pubblico di garanzia, che è poi l’unico motivo per cui esistono gli albi: per garantirmi che il chirurgo che mi opera abbia effettuato un percorso di preparazione alla chirurgia.

Praticamente, una legge all’italiana di quelle che non sostanziano nulla. Di fronte ad un contenzioso con il professionista, le associazioni dovrebbero garantire un’assistenza attraverso “sportelli”. Cosa significhi questo termine nella mente del legislatore è difficile saperlo.

Le associazioni potranno comminare sanzioni disciplinari, ma di natura privatistica e quindi priva di effetti sostanziali sul professionista. Le sanzioni degli Ordini hanno invece valenza pubblica e forza giuridica vincolante: se sei sospeso non puoi esercitare, se lo fai stai violando la legge.

Insomma, se si voleva creare qualcosa di nuovo e diverso, direi che non ci siamo: questa nuova normativa è un’imitazione poco riuscita delle leggi sugli Ordini professionali, priva di effetti reali sulla vita dei cittadini e dei professionisti. Riguarda un 260mila persone in tutto. A quale funzione assolverà, resta un mistero.

 

Camera dei Deputati, disegno di legge 17 aprile 2012, n. 3270

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.

ART. 1.
(Oggetto e definizioni).

1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei princìpi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
3. L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei princìpi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.
4. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
Nell’ipotesi di lavoro dipendente i contratti di lavoro collettivi e individuali contengono apposite garanzie per assicurare l’autonomia e l’indipendenza di giudizio del professionista, nonché l’assenza di conflitti di interessi, anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

ART. 2.
(Associazioni professionali).

1. Coloro che esercitano la professione di cui all’articolo 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei princìpi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione.
3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell’articolo 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’articolo 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
5. Alle associazioni sono vietati l’adozione e l’uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.
6. Ai professionisti di cui all’articolo 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.

ART. 3.
(Forme aggregative delle associazioni).

1. Le associazioni possono costituire forme aggregative, nella forma di organismi privati composti da associazioni professionali, rispetto alle quali sono soggetti autonomi.
2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità.
3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l’operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell’esercizio dell’attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

ART. 4.
(Pubblicità delle associazioni professionali).

1. Le associazioni professionali di cui all’articolo 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all’articolo 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all’articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Il rappresentante legale dell’associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.

ART. 5.
(Contenuti degli elementi informativi).

1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all’articolo 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:
a) atto costitutivo e statuto;
b) precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;
c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
d) struttura organizzativa dell’associazione;
e) eventuali requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell’associazione, all’eventuale obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versarsi per il conseguimento degli scopi statutari;
f) assenza di scopo di lucro.
2. Nei casi di cui all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, l’obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:
a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
b) l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
c) le sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
d) la presenza di una struttura tecnico-
scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
e) il possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all’articolo 2, comma 4.

ART. 6.
(Autoregolamentazione volontaria).

1. La presente legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all’articolo 1, anche indipendentemente dall’adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all’articolo 2.
2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate « normativa tecnica UNI », di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.
3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’attività e le modalità di comunicazione verso l’utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono princìpi e criteri generali che disciplinano l’esercizio auto-regolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.
4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l’informazione ai professionisti e agli utenti riguardo all’avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all’articolo 1.

ART. 7.
(Sistema di attestazione).

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:
a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
c) agli standard qualitativi che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;
d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’articolo 2, comma 4;
e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.

ART. 8.
(Validità dell’attestazione).

1. L’attestazione di cui all’articolo 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia, nel rispetto della periodicità di rinnovo e verifica dell’iscrizione prevista dall’associazione stessa. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa.
2. Il professionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.

ART. 9.
(Certificazione di conformità a norme tecniche UNI).

1. Le associazioni professionali di cui all’articolo 2 e le forme aggregative di cui all’articolo 3 collaborano all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di normazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall’accreditamento di cui al comma 2.
2. Gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

ART. 10.
(Vigilanza e sanzioni).

1. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell’associazione o il rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell’articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, anche su segnalazione del Ministero dello sviluppo economico, che svolge compiti di vigilanza sul mercato relativamente alla corretta attuazione delle previsioni della presente legge.

ART. 11.
Clausola di neutralità finanziaria).

1. Dall’attuazione degli articoli 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.