Posso svolgere la libera professione durante la maternità obbligatoria e i congedi parentali?

Posso svolgere la libera professione durante la maternità obbligatoria e i congedi parentali?

La questione è stata trattata dalla Circolare INPS 62 del 29 aprile 2010 (vedi LINK sotto), relativamente ai congedi parentali di cui agli articoli 32 e seguenti del D.Lgs.151/2001, di cui riporto qui gli stralci di interesse:

“Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla riconoscibilità o meno del diritto all’indennità per congedo parentale (di cui agli artt. 32 e ss. del D.Lgs.151/2001) in favore di lavoratori dipendenti che, durante la fruizione del congedo stesso, intraprendono una nuova attività lavorativa. A tale riguardo è stato interpellato il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che, nel rendere il proprio parere, ha sottolineato che il congedo parentale risponde alla precipua funzione di assicurare al genitore lavoratore un periodo di assenza dal lavoro finalizzato alla cura del bambino e non può, quindi, essere utilizzato dal lavoratore stesso per intraprendere una nuova attività lavorativa che, ove consentita, finirebbe col sottrarre il lavoratore dalla specifica responsabilità familiare verso la quale il beneficio in esame è orientato.

In applicazione delle indicazioni ministeriali sopra richiamate, si forniscono, quindi, le seguenti precisazioni. Il lavoratore dipendente che, durante l’assenza dal lavoro per congedo parentale, intraprenda un’altra attività lavorativa (dipendente, parasubordinata o autonoma) non ha diritto all’indennità a titolo di congedo parentale ed, eventualmente, è tenuto a rimborsare all’Inps l’indennità indebitamente percepita (art. 22 del d.p.r. 1026/1976).

(…)

“Si precisa, inoltre, che l’ipotesi sopra considerata è differente rispetto all’ipotesi in cui il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro a tempo parziale (orizzontale), ed eserciti il diritto al congedo parentale relativamente ad uno dei rapporti di lavoro, proseguendo l’attività nell’altro o negli altri rapporti. In tale caso, infatti, il lavoratore non si avvale dell’assenza per congedo parentale per intraprendere una nuova attività lavorativa, ma si limita a proseguire l’attività o le attività già in essere al momento della richiesta di congedo.

In SINTESI:

(1) Durante il congedo parentale non si può avviare una NUOVA attività professionale o lavorativa.

(2) Nello stesso periodo, si può proseguire l’attività professionale se già in essere in precedenza.

(3) Si può immaginare, per analogia, che la stessa disciplina valga anche per il periodo di congedo di maternità obbligatorio di cui agli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 151/2001. Tuttavia si tratta di una deduzione per analogia e non di una pronuncia ufficiale Inps. Questa deduzione per analogia è sostenuta dal principio affermato dall’articolo 71 dello stesso decreto legislativo, che al comma uno stabilisce che la madre libera professionista non è obbligata ad astenersi dall’attività lavorativa durante il periodo di maternità obbligatoria.