Casse sotto nuova sorveglianza (fonte: Italia Oggi)

Il processo di investimento, le scelte finanziarie, gli immobili: da oggi un controllo di sostanza sulle azioni gestionali delle casse.

Forse da oggi il controllo sugli investimenti finanziari delle casse potrà beneficiare, o subire, controlli serrati.

(Fonte: Daniele Cirioli, Italia Oggi)
Al via il nuovo sistema di controllo sulle casse previdenziali. La regia passa alla Covip, peraltro con poteri anche ispettivi, che indagherà principalmente sulla scelta degli investimenti, sia mobiliari che immobiliari, sulla gestione rischio, sulla composizione del patrimonio e sulla gestione finanziaria.

Su tali aspetti la Covip fornirà ogni anno, entro il 31 ottobre, una relazione dettagliata al ministero del lavoro e al ministero dell’economia, unitamente a specifiche schede di rilevazione predisposte dagli stessi enti previdenziali. Il tutto costituirà per il ministero del lavoro la base per la valutazione di eventuali rilievi a carico delle casse o, addirittura, per il loro commissariamento. A stabilire la disciplina delle modalità di vigilanza della Covip sugli enti di previdenza privatizzati e privati (dlgs n. 509/1994 e dlgs n. 103/1996) è il decreto 5 giugno, pubblicato sulla G.U. n. 255/2012.

Dal ministero alla Covip.Il passaggio delle funzioni di vigilanza dal ministero del lavoro alla Covip è stato operato dal dl n. 98/2011. In un primo momento il dl n. 95/2012 (spending review) lo aveva abrogato nel tentativo di costituire l’Ivarp (quale fusione di Isvap e Covip), ma la scelta non è stata poi confermato in sede di conversione dalla legge n. 135/2012. Così è rimasta confermata l’attribuzione alla Covip (che già esplica funzioni di vigilanza in materia di previdenza integrativa) delle funzioni di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie, nonché sulla composizione del patrimonio dei predetti enti di previdenza, controllo da esercitare anche mediante ispezione presso gli stessi enti, e/o richiedendo la produzione degli atti e documenti ritenuti necessari.

Relazione annuale. Il regolamento stabilisce, innanzitutto, che ogni anno entro il 31 ottobre la Covip deve trasmettere al ministero del lavoro e a quello dell’economia una relazione dettagliata, unitamente alle schede di rilevazione (di nuova istituzione) compilate dagli stessi enti previdenziali, in cui sono evidenziati:

a) le politiche di investimento e disinvestimento, con particolare riferimento al monitoraggio e alla gestione del rischio, in un’ottica di gestione integrata e coerente tra le poste dell’attivo e del passivo;

b) la composizione del patrimonio, distinto in mobiliare e immobiliare;

c) la disaggregazione della componente mobiliare e immobiliare per tipologia di investimento;

d) il risultato della gestione finanziaria, evidenziando i fattori positivi o negativi che lo hanno determinato, nonché le iniziative assunte dagli enti con riguardo agli eventi che hanno inciso negativamente;

e) le modalità seguite nella gestione diretta e/o indiretta, con evidenza degli advisor e gestori che hanno partecipato al processo d’investimento e delle modalità di selezione e remunerazione degli stessi;

f) i sistemi di controllo adottati;

g) la banca, distinta dal gestore, scelta per il deposito delle risorse affidate in gestione, nonché le modalità di selezione della stessa;

h) il tasso di rendimento medio delle attività, realizzato nell’ultimo quinquennio, nonché i risultati attesi dall’ultimo piano degli investimenti adottato (dm 29 novembre 2007).

Le schede. Il regolamento, inoltre, stabilisce che gli enti previdenziali devono trasmettere alla Covip, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati sugli investimenti delle risorse e sulla composizione del patrimonio, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente. A tal fine con propria delibera la Covip deve fissare le modalità di rilevazione con la predisposizione di apposite schede, da sottoporre preventivamente al ministero del lavoro e a quello dell’economia.