Conflitto di Interesse: ENPAP e le casse professionisti

Conflitto di Interesse: ENPAP e le casse professionisti

Il conflitto di interesse nelle casse di previdenza: quanta mitologia circonda questo tema? Mi ha colpito in particolare il livore con cui viene trattato l’argomento, acceso di un’emotività e di un integralismo che lascia ben poco spazio all’analisi e alla gestione razionale.

CONFLITTO DI INTERESSI: COS’E’?

Ha avuto varie definizioni, ma in sostanza si tratta della situazione in cui una persona o società, agendo nelle proprie attività e nei propri affari, si trova ad avere due diversi interessi in conflitto fra loro che incidono su una scelta.

Servono dunque tre elementi:

  1. un ruolo di responsabilità decisionale: di amministrazione, di controllo sindacale, di affidamento di mandati di gestione finanziaria, di consulenza su temi di forte rilievo economico. Insomma, un ruolo di diretta responsabilità su cose altrui.
  2. l’approssimarsi di una scelta a cui la persona o la società sono chiamate a partecipare, ad esprimersi, con conseguenze sul soggetto terzo in cui si ha il ruolo di responsabilità (enti, società commerciali).
  3. due o più interessi in contrasto fra loro, riguardanti la specifica scelta.

Il caso tipico può essere questo: (1) Mario Rossi è consigliere amministrazione della società BIANCHI s.p.a., (2) in una prossima riunione di CDA è chiamato a votare l’acquisizione della Società VERDI, che è in gravi difficoltà finanziarie. L’operazione richiede dunque una attenta valutazione di convenienza. (3) La Società VERDI è di proprietà della moglie dello stesso consigliere Rossi, in quale dall’operazione di acquisizione potrebbe ricavare vantaggi personali, o comunque essere influenzato anche da motivazioni diverse e ulteriori rispetto al perseguire l’interesse della Società che amministra.

Ecco, questi gli ingredienti essenziali del conflitto di interessi: (1) un ruolo di responsabilità, (2) un fatto concreto che richieda una scelta, (3) due interessi contrapposti nello stesso soggetto.

CONFLITTO DI INTERESSI: COSA NON E’?

Innanzitutto non è una malattia, ma un fatto fisiologico. Qui sta il primo abbaglio: spesso si pensa che il conflitto di interessi sia una stortura, un male da estirpare. Invece è semplicemente un fatto fisiologico che può presentarsi quando si opera con responsabilità amministrative e si interagisce sul mercato. I grandi gruppi societari sperimentano e gestiscono conflitti di interesse ogni giorno, ed è assolutamente fisiologico e inevitabile: se posseggo 50 grandi aziende, prima o poi capiterà che i loro destini si incrocino creando nodi di interesse contrapposti. L’obiettivo non è l’assenza di conflitto di interesse, ma la sua gestione.

Poi, è rilevante solo per chi ha responsabilità decisionale, o di controllo o di gestione. Non è saliente per tutti i membri di un’organizzazione. Pensiamo al caso di prima: il semplice azionista generico, che possegga quote di entrambe le società, avrebbe due interessi sovrapposti ma non sarebbe soggetto ad alcun conflitto di interesse, perché il suo ruolo non lo esporrebbe ad alcun onere decisionale nell’operazione. Semmai potrebbe esserlo al momento dell’approvazione del bilancio, che spetta a lui, ma comunque in termini blandi.

Infine non è generico ma sempre riferito al fatto specifico. Nell’esempio di prima, il consigliere di amministrazione Mario Rossi non si trova sempre in conflitto di interesse sempre, ma quando affronta quello specifico fatto concreto e di rilievo economico: l’acquisizione della società in crisi della propria moglie. Per cui è inutile una dichiarazione di ‘assenza di conflitto di interesse’ preventiva e di contenuto generalista: non posso dichiarare a priori l’assenza di qualcosa che è fisiologico che potrebbe presentarsi. Ancora una volta, l’obiettivo non è l’assenza ma la gestione.

COME SI GESTISCE IL CONFLITTO DI INTERESSE? LE NORME DI RIFERIMENTO

Qui non c’è da inventarsi praticamente nulla: dato che è un evento frequente e fisiologico dell’operare sul mercato, il conflitto di interesse è regolato da decenni in tutti i paesi del mondo. In Italia, la norma di riferimento è questa:

Art. 2391 Codice Civile – Interessi degli amministratori

[1] L’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

[2] Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione.

[3] Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell’amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l’impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

[4] L’amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

[5] L’amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio del suo incarico.

Questo articolo è il riferimento anche nel mondo dei fondi pensione. Le bozze finora circolate sul ‘nuovo decreto 703/96’ citano esplicitamente questo articolo del Codice Civile. Solo in seconda istanza viene introdotta la necessità del suo recepimento in procedure interne per la gestione del conflitto di interessi.

Si parla di fondi pensione, ma l’affinità con le casse di previdenza dei liberi professionisti è stata confermata in più occasioni, non ultima il passaggio delle nostre casse sotto la vigilanza COVIP.

IN PRATICA, COSA SI DEVE FARE?

SINGOLI AMMINISTRATORI (pure quelli ENPAP): Prima di tutto, FARE L’INTERESSE DELL’ENTE O DELLA SOCIETA’. Poi, se ci si trova in condizione di potenziale conflitto di interessi, come da Codice Civile art. 2391:

  1. Il consigliere di amministrazione che ne è portatore deve dichiararlo agli altri consiglieri di amministrazione e al Collegio Sindacale. ATTENZIONE: non lo deve comunicare agli azionisti, ai delegati, o ad altri organi. E non gli è richiesto di astenersi, a meno che non sia Amministratore Delegato (in quel caso, non deve fare l’operazione da solo ma deve investire il CDA).
  2. La delibera deve esplicitare i termini dell’operazione e del relativo conflitto, specificando perché la decisione assunta è comunque vantaggiosa per la società o per l’ente. ATTENZIONE: l’operazione non deve essere evitata, ma motivata.
  3. Se i passaggi di cui sopra non avvengono correttamente, e se la decisione assunta con il voto dirimente del consigliere soggetto a conflitto di interesse crea un danno alla società, può essere impugnata dagli altri consiglieri.
  4. Il consigliere risponde dei danni che provoca con le sue azioni ed omissioni. Quindi, pure se omette di dichiarare il conflitto di interesse.

Quindi, in sintesi: (1) il conflitto va dichiarato (2) l’operazione va giustificata anche alla luce del conflitto e deve risultare evidente l’interesse per l’Ente o la Società (3) il consigliere che omette di dichiarare i propri conflitti di interesse può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni.

Chiaramente tutto questo discorso assume un rilievo nel momento in cui vi sia un danno per l’ente: se compriamo l’insalata di riso per tutti i dipendenti nella rosticceria della moglie di un consigliere perché è quella che fa il prezzo migliore in rapporto all’offerta, il conflitto di interesse non produce danno alcuno. Importante è che la delibera evidenzi il conflitto di interesse, e motivi dettagliatamente il motivo per cui la scelta risulta comunque la migliore possibile per l’ente.

ENTI DI PREVIDENZA: il mondo della previdenza italiana si sta interrogando oggi su come impostare il ‘nuovo 703’, che sarà la norma di riferimento. Si tratta di un percorso complesso e partecipato dallo Stato (ministeri, autorità di vigilanza, commissioni parlamentari) e dagli operatori del settore (fondi pensione ed enti previdenziali). La linea che si sta seguendo sul conflitto di interessi è quella (1) di regolarsi in base all’articolo 2391 Codice Civile e (2) di dotarsi di procedure o regolamenti per gestirlo. Ma tutti sono in attesa del definitivo ‘nuovo 703’, e non è un caso se in questo momento molti enti di previdenza non mettono mano a questi regolamenti.