
Indennità di maternità: nuova sentenza della Cassazione.
Una sentenza della Corte di Cassazione (27224 del 16 11 2017) conferma che non si possono ricevere due indennità di maternità, anche se si contribuisce a due diversi enti di previdenza.
Si tratta del principio di incumulabilità. L’idea sottesa è che l’indennità di maternità serve per tutelare la condizione di fragilità della madre e del neonato, e non il reddito della madre.
In altre parole, l’indennità non è un ristorno del reddito, non serve a restituire/indennizzare quanto si guadagna normalmente e si è perso per la gravidanza.
Per questo, non è PERFETTAMENTE PROPORZIONALE AL REDDITO, ma ha una proporzionalità solo parziale:
(1) ha un minimo garantito di 2958,72 euro
(2) ha un tetto massimo di 24.793,60 euro
(3) all’interno di questi due limiti, è proporzionale al reddito dichiarato in una sola delle gestioni previdenziali attive.
Il tema più impattante per una madre è il (3), che è anche oggetto della sentenza: se hai due gestioni previdenziali, riceverai l’indennità di maternità soltanto da una delle due gestioni, per il reddito dichiarato in quella gestione. Quindi, non sul reddito complessivamente prodotto attraverso tutti i lavori che hai svolto.
Si chiama principio di incumulabilità, è sancito dall’articolo 71 del D.Lgls. 151/2001.
Lo si comprende, insieme alle limitazioni minime e massime dell’indennità, solo considerando che l’indennità di maternità tutela un VALORE COLLETTIVO, che è quello di garantire alla madre e al bambino la sussistenza nei mesi di maggiore fragilità, in considerazione che la nascita di una nuova persona è un valore per tutta la società.
Ed è sulla base di questo che si può pretendere un meccanismo solidaristico paritario fra i contribuenti per la raccolta dei fondi necessari.
Ma la sperequazione resta: perché a parità di reddito complessivo e di ogni altro fattore, la Madre A che contribuisce ad una sola gestione previdenziale riceve l’indennità di maternità sull’intero reddito, mentre la madre B che contribuisce in due diverse gestioni riceve l’indennità di maternità solo su una parte del suo reddito?
Ecco, se oggi si volesse migliorare il welfare per le madri e i figli, si potrebbe tranquillamente partire dall’attenuazione del principio di incumulabilità. Perché crea una sperequazione fra lavoratrici che – a parità di reddito complessivo – svolgono un solo lavoro oppure si dividono fra due o più lavori.
Sono situazioni sono sempre più frequenti, nell’epoca attuale del lavoro liquido.
RASSEGNA NORMATIVA
Le principali sentenze sul principio di incumulabilità:
Corte di Cassazione
2017 11 16 – Cassazione n 27224 – maternità
2013 06 21 – Cassazione n 15731 – maternità
2013 03 05 – Cassazione n 15072 – maternità
Corte Costituzionale
pronuncia_1_1987
pronuncia_3_1998
pronuncia_61_1991
pronuncia_132_1991
pronuncia_276_1988
pronuncia_332_1988pronuncia_423_1995
Gentile dottore ho una situazione forse simile su cui il sindacato a cui mi sono rivolta non mi ha saputo dare risposta: il mio contratto a tempo determinato è terminato a metà del terzo mese di gravidanza e ho potuto accedere all’indennità di disoccupazione che percepisco anche ora. Dall’inps non riceverò l’indennità di maternità ma dall’enpap per la parte di libera professione?
Gent.ma,
il principio generale è che le indennità non possono essere duplicate: non si può percepire una doppia indennità a copertura di uno stesso periodo. Questo vale sicuramente per l’indennità di maternità, tanto che se viene percepita da INPS non può essere percepita da ENPAP. Vale anche per alcune altre forme di indennità, come quella di disoccupazione, se il periodo coperto va a coincidere con il periodo che sarebbe coperto dall’indennità di maternità.
Mi pare questo il caso, facendo i conti in modo approssimativo: dal 3° mese di gravidanza al primo mese di vita del bambino lei percepirà l’indennità di disoccupazione e quindi non potrebbe percepire l’indennità di maternità dall’ENPAP. Tuttavia le consiglio vivamente di rivolgersi al servizio assistenza@enpap.it perché la situazione ha una sua complessità.
Le auguro una buona gravidanza!
Salve,
Su questo quesito sono in un caso specifico. Ho già chiesto e ricevuto l’indennità da Enpap, ma caso vuole che a settembre possa essere chiamata a lavorare in ambito scolastico e rientri nel periodo di congedo obbligatorio perché entro 3 mesi dal parto. Come devo comportarmi nella fase di accettazione della nomina (e dell’entrata in maternità Inps) o nei confronti di Enpap?
Grazie.
Un caso molto particolare. In teoria dovrebbe prevalere, per il periodo di competenza, l’indennità di maternità INPS e quindi potrebbe essere che i due enti debbano dividere le quote di indennità per i periodi di propria competenza. Tuttavia a mio avviso le conviene contattare gli uffici di ENPAP e dichiarare la situazione per capire cosa fare.