Indennità di maternità: nuova sentenza della Cassazione.

Indennità di maternità: nuova sentenza della Cassazione.

Una sentenza della Corte di Cassazione (27224 del 16 11 2017) conferma che non si possono ricevere due indennità di maternità, anche se si contribuisce a due diversi enti di previdenza.

Si tratta del principio di incumulabilità. L’idea sottesa è che l’indennità di maternità serve per tutelare la condizione di fragilità della madre e del neonato, e non il reddito della madre.

In altre parole, l’indennità non è un ristorno del reddito, non serve a restituire/indennizzare quanto si guadagna normalmente e si è perso per la gravidanza.

Per questo, non è PERFETTAMENTE PROPORZIONALE AL REDDITO, ma ha una proporzionalità solo parziale:
(1) ha un minimo garantito di 2958,72 euro
(2) ha un tetto massimo di 24.793,60 euro
(3) all’interno di questi due limiti, è proporzionale al reddito dichiarato in una sola delle gestioni previdenziali attive.

Il tema più impattante per una madre è il (3), che è anche oggetto della sentenza: se hai due gestioni previdenziali, riceverai l’indennità di maternità soltanto da una delle due gestioni, per il reddito dichiarato in quella gestione. Quindi, non sul reddito complessivamente prodotto attraverso tutti i lavori che hai svolto.

Si chiama principio di incumulabilità, è sancito dall’articolo 71 del D.Lgls. 151/2001.

Lo si comprende, insieme alle limitazioni minime e massime dell’indennità, solo considerando che l’indennità di maternità tutela un VALORE COLLETTIVO, che è quello di garantire alla madre e al bambino la sussistenza nei mesi di maggiore fragilità, in considerazione che la nascita di una nuova persona è un valore per tutta la società.

Ed è sulla base di questo che si può pretendere un meccanismo solidaristico paritario fra i contribuenti per la raccolta dei fondi necessari.

Ma la sperequazione resta: perché a parità di reddito complessivo e di ogni altro fattore, la Madre A che contribuisce ad una sola gestione previdenziale riceve l’indennità di maternità sull’intero reddito, mentre la madre B che contribuisce in due diverse gestioni riceve l’indennità di maternità solo su una parte del suo reddito?

Ecco, se oggi si volesse migliorare il welfare per le madri e i figli, si potrebbe tranquillamente partire dall’attenuazione del principio di incumulabilità. Perché crea una sperequazione fra lavoratrici che – a parità di reddito complessivo – svolgono un solo lavoro oppure si dividono fra due o più lavori.

Sono situazioni sono sempre più frequenti, nell’epoca attuale del lavoro liquido.

 

 

 

 

 

RASSEGNA NORMATIVA

Le principali sentenze sul principio di incumulabilità:

Corte di Cassazione

2017 11 16 – Cassazione n 27224 – maternità
2013 06 21 – Cassazione n 15731 – maternità
2013 03 05 – Cassazione n 15072 – maternità

Corte Costituzionale

pronuncia_1_1987
pronuncia_3_1998
pronuncia_61_1991
pronuncia_132_1991
pronuncia_276_1988
pronuncia_332_1988pronuncia_423_1995