14 differenze fra Casse di Previdenza e Fondi Pensione.

14 differenze fra Casse di Previdenza e Fondi Pensione.

Un elenco delle principali differenze fra le Casse di previdenza e i Fondi Pensione. Due forme di costruzione della pensione che spesso vengono confuse o comparate fra loro, in modo del tutto improprio.

(1) NATURA

CASSE DI PREVIDENZA/ENPAP: per i professionisti, sono il corrispettivo dell’INPS: gestiscono la pensione obbligatoria e garantita dallo Stato.

FONDI PENSIONE: sono sempre una scelta, e servono a creare una integrazione della pensione obbligatoria.

(2) OBBLIGO

CASSE DI PREVIDENZA/ENPAP: l’iscrizione è obbligatoria per chiunque eserciti la libera professione, in ENPAP se si esercita quella di Psicologo.

FONDI PENSIONE. Non sono obbligatori, sono una facoltà dei lavoratori e dei professionisti. Per alcune categorie di lavoratori, la previdenza complementare è un benefit incluso nei contratti collettivi, anche se il principio rimane la libera contribuzione del lavoratore permea l’intero impianto del D.Lgs. 252/2005.

(3) FUNZIONE SOCIALE

CASSE DI PREVIDENZA/ENPAP. In generale, la previdenza di primo pilastro è un obbligo per tutti i lavoratori con il duplice scopo di proteggere la persona e di proteggere la collettività dal rischio di dover mantenere individui non più in gradi di lavorare.

FONDI PENSIONE. La previdenza complementare ha la funzione di integrare la pensione di base. Ha la funzione di favorire il risparmio – attraverso gli sgravi fiscali e i vincoli sul ritiro del capitale – in modo da garantire un buon tenore di vita in età anziana.

(4) SCELTA DEL FONDO.

CASSE DI PREVIDENZA/ENPAP. Il lavoratore non può scegliere l’ente: trattandosi di una pensione che tutela sia l’individuo che la collettività, deve esserci massima garanzia di versamento dei contributi e di erogazione della pensione. In Italia – e in generale in molti paesi – questo si ottiene obbligando ad una relazione biunivoca fra lavoratore ed ente di previdenza. In cambio di questo vincolo ‘forte’ si ottengono garanzie altrettanto forti: lo Stato vigila e fa da garante per la pensione. Ne ho parlato nell’articolo IL MONOPOLIO DELLE CASSE DI PREVIDENZA.

FONDI PENSIONE. La scelta è in genere libera, fatte salve alcune forme di adesione collettiva derivanti da specifici accordi collettivi per alcune categorie di lavoratori. Anche in questi casi, la libertà del lavoratore di scegliere un fondo complementare di suo piacimento è comunque garantita. Il presupposto è che siamo nel campo del risparmio facoltativo: seppure favorito come valore sociale, è lasciato alla libera scelta del contribuente.

(5) GARANZIE.

CASSE DI PREVIDENZA/ENPAP. Il capitale e la pensione sono garantiti. Viene garantito anche un rendimento minimo, e la copertura dall’inflazione. Di fatto, è una gestione blindata e garantita a livello statale. In caso di perdite dell’Ente di previdenza di riferimento, il conto viene ripianato dallo Stato (per l’INPS, che paga più pensioni rispetto ai fondi a disposizione, avviene ogni anno).

FONDI PENSIONE. Il capitale versato e i rendimenti non sono garantiti. Il capitale viene investito attraverso una gestione finanziaria, esposta al mercato. Quindi, si può guadagnare ma anche perdere quanto versato. Esistono fondi pensione ‘Garantiti’, ma anche in questo caso la garanzia opera fintanto che il fondo ha risorse per coprirla. Qualora non accadesse, ad esempio per contingenze di mercato, nessuno interverrebbe a coprire: verrebbero modificate le prestazioni erogate (riferimento: articolo 7-bis del D.Lgs. 252/2005).

(6) RISCHI.

CASSE DI PREVIDENZA/ENPAP. Il patrimonio gestito viene investito sul mercato, ed è quindi esposto a rischi di perdita. Tuttavia, il meccanismo di funzionamento degli enti di previdenza prevede l’accumulo di riserve e l’erogazione di prestazioni in misura sempre inferiore al complesso dei contributi raccolti, con l’effetto di garantire sempre le prestazioni pensionistiche. Inoltre, esiste una precisa garanzia di legge che impone agli enti di previdenza una rivalutazione minima pari alla media quinquennale delle variazioni del PIL nominale (articolo 1 comma 9 della L. 335/1995). Un modo complicato per dire che questi enti devono garantire il capitale, una rivalutazione proporzionale al PIL e la copertura dall’inflazione.

FONDI PENSIONE. Il capitale versato è esposto ai rischi di mercato, in quanto viene investito da gestori specializzati e può produrre rendimenti o perdite. In caso di perdite, queste si riflettono in modo diretto sulla posizione dell’iscritto. I fondi pensione aperti sono disponibili con diverse linee di rischio, in base alla prospettiva temporale che ci si prefigge: molto in generale, una persona con 30-35 anni di vita contributiva davanti può assumersi maggiori rischi ed essere disponibile a cogliere più opportunità sul mercato, e quindi potrebbe scegliere linee di investimento più orientate al mercato azionario. Viceversa in caso di prospettive temporali più brevi, con un orientamento all’obbligazionario.

(7) VANTAGGI FISCALI.

CASSE DI PREVIDENZA/ENPAP. I contributi soggettivi (calcolati sul reddito netto) per i professionisti sono sempre e integralmente deducibili dal reddito, senza limiti se non quelli stabiliti dalle norme fiscali relative ai singoli regimi. Ne consegue che i versamenti abbattono i redditi ai fini della tassazione sulle persone fisiche.

FONDI PENSIONE. I versamenti ai fondi pensione sono dedeucibili dal reddito del lavoratore fino al limite di 5164,75 Euro/anno. Per un approfondimento con i riferimenti normativi, LEGGI QUESTO ARTICOLO.

(8) QUANDO SI PRENDE LA PENSIONE.

CASSE DI PREVIDENZA/ENPAP. Ogni cassa di previdenza ha un proprio regime di età di pensionamento. In ENPAP ad esempio l’età di pensionamento è 65 anni.

FONDI PENSIONE. L’erogazione della pensione inizia con l’età pensionabile della relativa forma di pensione obbligatoria (articolo 11, comma 2, D.Lgs. 252/2005).

(9) BENEFICIARI IN CASO DI MORTE.

CASSE DI PREVIDENZA/ENPAP. Le condizioni di restituzione del capitale versato sono stabilite dai singoli regolamenti degli Enti: si tratta delle Pensioni di Reversibilità per chi muore mentre è già in pensione, e delle Pensioni Indirette per chi muore quando non è ancora in pensione. In generale, i beneficiari di queste forme di previdenza sono i superstiti, che sono ben precise categorie di parenti che accedono al diritto alla pensione in ordine gerarchico.

FONDI PENSIONE. (1) In caso di morte mentre si è in pensione, generalmente è prevista la restituzione ai beneficiari indicati dall’interessato del capitale residuo. Da notare che l’articolo 11 comma 5 del D.Lgs. 252/2005 è in forma di possibilità ma non di obbligo (‘I fondi pensione possono restituire’). E’ quindi buona norma verificare la condizione sul contratto del proprio fondo. (2) In caso di morte prima di ricevere la pensione, l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero da diversi beneficiari indicati espressamente dall’aderente quando era in vita (art. 13 comma 3 DLgs. 252/2005).

(10) GOVERNANCE

CASSE DI PREVIDENZA/ENPAP. La governance è affidata a rappresentanti delle categorie di professionisti a cui la cassa di previdenza si riferisce. Gli organi di governo sono eletti dagli iscritti, secondo modalità diverse per ogni ente. Ovviamente, la gestione tecnica spetta poi al corpo dirigente e impiegatizio di carriera, che è personale dipendente dei vari enti con specifica professionalità. Una governance di categoria, eletta a suffragio universale, dovrebbe teoricamente favorire un allineamento di interessi fra chi amministra e gli iscritti.

FONDI PENSIONE. Nei fondi istituiti da particolari categorie di lavoratori, gli organi di governo sono formati da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. I Fondi Pensione Aperti, che sono istituiti direttamente da società assicurative e simili, sono invece prodotto di vocazione commerciale, non riferibili a particolari categorie di lavoratori e liberamente fruibili da chiunque, la cui governance è stabilità all’interno della società che ha istituito il fondo aperto.

(11) LIVELLI DI VIGILANZA ESTERNA.

CASSE DI PREVIDENZA/ENPAP. I livelli di vigilanza sono molteplici, e spesso si intersecano fra loro. In linea di massima, i principali sono: Ministero del Lavoro e Ministero Economia e Finanze in concerto fra loro, collegio sindacale interno, COVIP, Commissione Bicamerale per gli enti gestori di forme di previdenza, Corte dei Conti, Nucleo di controllo della spesa previdenziale (art 1 comma 44 L. 335/95). La presenza di molteplici livelli di controllo è necessaria per la grande rilevanza sociale di questi enti, che gestiscono la pensione di base e la contribuzione obbligatoria.

FONDI PENSIONE. La vigilanza spetta al Ministero del Lavoro di concerto con quello dell’Economia, e l’autorità preposta direttamente alla vigilanza è la COVIP, che è un organismo pubblico vigilato dal Ministero del Lavoro. E’ poi prevista la presenza di organismi di vigilanza interni (art. 5 comma 1 D.Lgs. 252/2005). In generale, i Fondi Pensione hanno comunque un elevato grado di vigilanza e una forte regolamentazione, a tutela del risparmio.

(12) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CASSE DI PREVIDENZA/ENPAP. Le normative sono molte, le principali e più influenti per la situazione attuale sono la L. 335/95 che ha riformato interamente il sistema previdenziale italiano, il D.Lgs. 509/94 che ha privatizzato gli enti di previdenza e assistenza di molte categorie di professionisti, e infine il D.Lgs. 103/1996 che ha creato nuovi enti di previdenza per categorie professionali di nuova regolamentazione, fra cui gli psicologi.

FONDI PENSIONE. La normativa di riferimento principale è il D.Lgs. 252/2005 che disciplina le forme pensionistiche complementari. A questa normativa che riguarda i cittadini, si aggiungono quelle tecniche più specifiche che riguardano ad esempio la gestione finanziaria.

(13) RIAVERE PARTE DEL CAPITALE VERSATO.

CASSE DI PREVIDENZA/ENPAP. Non è possibile riavere anticipatamente una parte del capitale versato, in nessuna cassa di previdenza e nemmeno dall’INPS. In casi particolari (meno di 5 anni di contributi e solo in alcuni enti) è possibile riavere in unica soluzione il capitale versato al momento del compimento dell’età pensionabile. Si tratta però di una soluzione residuale e non strutturalmente prevista dalle norme, essendo una mera interpretazione dell’art. 1 comma 20 Legge 335/1995.

FONDI PENSIONE. E’ possibile richiedere (1) anticipazioni del capitale versato, se sussistono alcune condizioni tassative stabilite dall’articolo 11 commi 7, 8 e 9 dal D.Lgs. 252/05: in qualunque momento è possibile avere delle anticipazioni delle prestazioni con il limite del 75% per “spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a se’, al coniuge e ai figli per terapie e interventi”, dopo 8 anni di contribuzione per spese relative alla prima casa e nel limite del 75%, e infine dopo 8 anni di contribuzione nel limite del 30% per altre spese. Occorre ricordare che l’erogazione di queste prestazioni anticipate è tassata. (2) Inoltre, è possibile il riscatto del capitale in misura parziale o totale dopo 5 anni di contribuzione, in caso di invalidità grave o perdita del lavoro o morte dell’assicurato, secondo quanto stabilito dall’articolo 14 commi 2,3 e 4 del D.Lgs. 252/2005. (3) Infine è previsto che fino al 50% delle prestazioni possano essere versate in capitale invece che in rendita, quando si raggiungono i requisiti per la pensione nella propria forma pensionistica obbligatoria (articolo 14 comma 3 D.Lgs. 252/2005).

(14) WELFARE

CASSE DI PREVIDENZA/ENPAP. Gli eEnti di Previdenza sono molto spesso anche Enti di Assistenza. In questa doppia veste, possono erogare ai loro iscritti una serie di tutele aggiuntive, come l’indennità di maternità, di malattia, di invalidità e molto altro.

FONDI PENSIONE. La mission vincolante è di natura previdenziale. I fondi non possono erogare direttamente forme di assistenza come avviene per gli Enti di Previdenza.