Una maternità molto complicata: iscritta ENPAP con contratto da dipendente.

Una maternità molto complicata: iscritta ENPAP con contratto da dipendente.

Una collega iscritta ENPAP mi scrive per la sua complicata situazione lavorativa. Una situazione non inusuale, perché sempre più spesso le lavoratrici svolgono contemporaneamente diverse attività professionali. E quando inizia una gravidanza non è semplice orientarsi.

Il quesito è questo:

Gentile Federico,

sono psicologa libera professionista iscritta ENPAP, e ho un contratto di collaborazione con l’Università della mia città. Sono però anche dipendente a tempo indeterminato full time come infermiera presso un ospedale, in questo momento in aspettativa non retribuita da un anno.

Il 15 Giugno l’aspettativa scade, ma io sono in gravidanza da 12 settimane. L’Azienda che gestisce l’ospedale mi ha suggerito di entrare in maternità anticipata, chiedendo al mio ginecologo di certificarmi una gravidanza a rischio.

Premettendo che la mia gravidanza non è a rischio, qualora lo fossi potrei lavorare comunque come libera professionista presso l’Università? e durante il periodo di gravidanza, potrei lavorare come libera professionista?

Ho pensato di chiedere il prolungamento dell’aspettativa fino al raggiungimento del termine per avere l’indennità di maternità ordinaria, è possibile anche se sono in aspettativa?

E questa la mia risposta:

Cara collega,

partiamo dall’assunto generale che l’attività in libera professione non è incompatibile con l’indennità di maternità: se tu fossi solo iscritta ENPAP potresti svolgere la tua attività e percepire dall’ENPAP l’indennità:

Art. 71 del D.Lgs. 151/2001
Termini e modalita’ della domanda
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 2)

1. L’indennita’ di cui all’articolo 70 e’ corrisposta, indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attivita’, dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti (…).

Nel tuo specifico caso, tu sei anche dipendente, ma in aspettativa da oltre un anno. Questo ti pone nella condizione specificata dall’articolo 24 del D.Lgs. 151/2001: non avrai diritto all’indennità di maternità corrisposta dall’INPS se non rientrerai al lavoro nei 60 giorni precedenti l’inizio del congedo di maternità:

Art. 24.
Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3)

(…)
2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.

Ritengo probabile – ma questo richiederebbe un approfondimento – che lo stesso principio si applichi anche nel caso di estensione del periodo di congedo per maternità in forza di gravidanza a rischio o mansioni incompatibili con lo stato di gravidanza, perché questi casi configurano una estensione del congedo di gravidanza ordinario:

Capo III
CONGEDO DI MATERNITA’

Art. 16.
Divieto di adibire al lavoro le donne
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)

1. È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’articolo 20; (1)
(…)

Art. 17.
Estensione del divieto
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)

(…)
2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono (…) l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza (…) per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.(1)

Se fosse confermato e tu non potessi accedere all’indennità di maternità INPS perché in aspettativa non retribuita nei 60 giorni precedenti l’inizio del congedo di maternità (2 mesi prima del parto) o del congedo esteso (la c.d. maternità anticipata), la situazione probabilmente ricadrebbe su ENPAP per la sola parte relativa alla libera professione.

Rispetto a questo tipo di situazioni, il regolamento di maternità di ENPAP all’articolo 4 dice:

Articolo 4
Incumulabilità
1. Il diritto al trattamento di maternità è escluso in presenza di analoghe prestazioni percepite di cui al capo III ed al capo XI del D. Lgs. 26 marzo 2001, n 151 vale a dire in qualità di lavoratrice dipendente, autonoma, imprenditrice agricola artigiana e commerciante. Ove si svolga un lavoro part-time, l’Ente integra la prestazione percepita in funzione delle norme precedentemente citate nel presente comma, sino alla concorrenza della misura minima prevista dall’ENPAP stesso ai sensi del precedente art. 3, comma 2.
2. L’indennità di maternità non è cumulabile con trattamenti economici eventualmente spettanti alla professionista per eventi protetti da altre forme di assicurazione sociale obbligatoria, come è da dirsi, esemplificativamente, per l’indennità economica di malattia e per TBC, per l’indennità di disoccupazione, per il trattamento di integrazione salariale, ecc..

Nel tuo caso, non percependo prestazioni di maternità dall’INPS, non dovrebbe operare il principio di incumulabilità. Di conseguenza, presentando domanda all’ENPAP e dichiarando di non percepire altre prestazioni di maternità, dovresti poter accedere all’indennità di maternità intera tramite ENPAP, commisurata al tuo reddito libero professionale e con un minimo garantito di circa 5000 euro, che è la misura comunque dovuta ai sensi del D.Lgs. 151/2001.

Il condizionale in questi casi è d’obbligo, perché la tua situazione presenta varie complessità. Tuttavia, se il ragionamento di cui sopra è corretto probabilmente la strada più conveniente per te è il mantenimento del periodo di aspettativa presso l’Azienda Ospedaliera di cui sei dipendente e la richiesta di indennità di maternità ad ENPAP. In alternativa, dovresti rientrare al lavoro chiudendo l’aspettativa, in modo da far decorrere la tua presenza al lavoro e interrompere il termine dei 60 giorni precedenti l’inizio del congedo di maternità.

Ti rinvio in ogni caso agli uffici competenti di INPS ed ENPAP: queste mie considerazioni sono un semplice parere orientativo che non può chiaramente avere carattere di ufficialità.

Spero di averti aiutato con qualche elemento in più, e ti ringrazio di avermi dato la possibilità di trasformare questa tua richiesta in un articolo a beneficio di altre colleghe in situazioni simili alla tua.