La marca da bollo sulle ricevute sanitarie: un labirinto.

La marca da bollo sulle ricevute sanitarie: un labirinto.

Periodicamente la domanda riemerge: come psicologi quando dobbiamo apporre la marca da bollo sulle ricevute?

Certo, perché oltre al dilemma IVA/non IVA, alla dicitura relativa al contributo integrativo ENPAP, all’eventuale ritenuta d’acconto e a tutti i casi particolari dei vari regimi fiscali, nella nostra fatturazione dobbiamo pure tenere conto del Bollo, quell’adesivo da 2,00 Euro da incollare sulla fattura cartacea che consegnamo in originale al cliente.

QUALI NORMATIVE IMPONGONO LA MARCA DA BOLLO?

Prima di tutto, il DPR 642/1972 che disciplina in generale l’imposta di bollo. Questo complesso DPR definisce svariati casi, ma di rilevante per gli psicologi e per chi eroga prestazioni sanitarie in genere c’è l’articolo 6 dell’Allegato B:

(ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI ESENTI DALL’IMPOSTA DI BOLLO IN MODO ASSOLUTO)
art. 6 – Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto. Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l’imposta sul valore aggiunto, l’esenzione e’ applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.

Questo articolo del DPR 642/1973 ci dice due cose: (1) che le fatture con IVA sono esenti dal bollo, mentre quelle esenti IVA – tipo le prestazioni sanitarie – sono soggette all’imposta di bollo. E’ il principio di ‘alternatività fra IVA e imposta di bollo’: o si paga una o si paga l’altra. (2) Che nelle fatture in cui non viene indicata l’IVA occorre scrivere il motivo dell’esenzione, e solo così potremo usare la marca da bollo al posto dell’IVA. Nel nostro caso, scriveremo:

Esente IVA ai sensi del DPR 633/1974 articolo 10 numero 18)

Ma cosa dice questo articolo 10 n° 18? questo:

18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanita’, di concerto con il Ministro delle finanze;

PERCHE’ IL BOLLO DA 2 EURO? Prima era 2,500 Lire, poi con il D.M. (Economia e Finanze) del 24 Maggio 2005 è diventato 1,81 Euro, poi con il, Decreto legge 71/2013 si è passati a 2,00 Euro.

PERCHE’ A PARTIRE DAI 77,47 EURO? Qui passiamo all’incredibile: L’articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, nota 2.a dice che l’imposta di bollo aggiornata a 2,00 Euro “(…) non e’ dovuta: a) quando la somma non supera L. 150.000 (Euro 77,47)”.

CHI DEVE METTERE IL BOLLO? La Risoluzione 444/E del 2008 dell’Agenzia delle Entrate (QUESTA), dice che:

‘L’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce.’

Quindi non c’è dubbio: il primo responsabile dell’apposizione della marca da bollo è il professionista, perché è colui che ‘forma la fattura’.

CHI RISPONDE IN CASO DI MANCATA APPOSIZIONE? Sempre dalla Risoluzione, si legge:

‘Solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta sono tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del D.P.R. 642 del 1972 ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti, nonché tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine bensì solo in caso d’uso. In particolare, ai sensi dell’articolo 22 del DPR n. 642 del 1972, la parte cui viene consegnato un atto non in regola con le disposizioni sul bollo, alla formazione del quale non abbia partecipato, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, deve presentare l’atto all’ufficio locale delle entrate e provvedere alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tale caso, la parte che ha provveduto alla regolarizzazione è esente da qualsiasi responsabilità (sia ai fini del tributo che ai fini sanzionatori), mentre la sanzione è 3 irrogata nei confronti del solo soggetto che ha formato l’atto senza assolvere all’obbligo di pagare il tributo. Ove, invece, nessuna delle parti abbia provveduto al pagamento dell’imposta di bollo, né in sede di formazione, né in un momento successivo tramite regolarizzazione, entrambi i soggetti restano responsabili sia ai fini del pagamento del tributo che ai fini dell’irrogazione della relativa sanzione.’

Tutto questo per dire che il professionista che emette la fattura deve metterci il bollo. Se non lo fa, la fattura è ‘irregolare’ e il cliente può regolarizzarla presso l’Agenzia delle Entrate, pagandolo di tasca propria, entro 15 giorni. Se il professionista non mette il bollo e il cliente non regolarizza, sono entrambi responsabili del mancato pagamento del tributo, e possono essere sanzionati entrambi.

QUALCHE COMMENTO. Ora, parliamo di un’imposta di 2,00 Euro. Per regolamentare ordinariamente questa imposta, e per capirci qualcosa, c’è una selva di norme e interpretazioni e io sono fermamente convinto che le irregolarità su questa imposta siano – paradossalmente – la regola. Non perché la gente voglia intenzionalmente evadere l’imposta, ma perché il suo bizantinismo è tale da non mettere i contribuenti – siano essi professionisti o clienti – nelle condizioni di assolverla con facilità.